Legge Ordinaria n. 1229 del 14/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 3 novembre 1960 n. 270)
Valutazione dell'insegnamento prestato nelle Scuole elementari ai fini dei concorsi a cattedre e degli incarichi annuali nelle scuole od istituti di istruzione secondaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico.

  Il numero 3° della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a
cattedre  negli  Istituti  medi  di istruzione, allegata alla legge 2
agosto 1952, n. 1132, e' modificato come segue:

  Al paragrafo A) e' aggiunta la seguente lettera:
"e) insegnamento di ruolo e non di ruolo prestato, dopo il compimento
del   24°   anno  di  eta',  in  scuole  elementari  che  abbiano  il
riconoscimento legale degli studi". Il paragrafo B) e' abrogato:
  Dopo il primo comma del paragrafo D) e' aggiunto il seguente:
  "Per  qualifiche  identiche  o  equivalenti,  riportate nell'ultimo
triennio   di  insegnamento  in  scuole  elementari  che  abbiano  il
riconoscimento legale degli studi, e' attribuito un punteggio pari ai
due   terzi  di  quello  previsto  dal  presente  paragrafo  D),  per
l'insegnamento  negli Istituti medi, salva l'eventualita' di concorsi
specifici  a  cattedre di pedagogia, nel qual caso la qualifica sara'
valutata per intero".
  L'ultimo comma del paragrafo D) e' sostituito dal seguente:
  "Gli  anni  di  insegnamento  prestato  con  qualifica  inferiore a
"sufficiente"  non  sono  computati  agli  effetti  del punteggio dei
titoli didattici di cui al paragrafo A)".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare, come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 ottobre 1960

                               GRONCHI

                                            FANFANI - BOSCO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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