Novità: RetroNews - emeroteca digitale dal 1668 ad oggi



Legge Ordinaria n. 1369 del 23/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 25 novembre 1960 n. 289)
Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto
o   in   qualsiasi   altra   forma,  anche  a  societa'  cooperative,
l'esecuzione  di  mere  prestazioni  di  lavoro  mediante  impiego di
manodopera     assunta     e     retribuita     dall'appaltatore    o
dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio
cui le prestazioni si riferiscono.
  E'  altresi'  vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari,
siano  questi  dipendenti,  terzi  o  societa'  anche se cooperative,
lavori  da  eseguirsi  a  cottimo  da  prestatori  di opere assunti e
retribuiti da tali intermediari.
  E'  considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di
appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove
l'appaltatore  impieghi  capitali,  macchine  ed attrezzature fornite
dall'appaltante,  quand'anche  per  il  loro uso venga corrisposto un
compenso all'appaltante.
  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi si applicano altresi' alle
aziende  dello Stato ed agli Enti pubblici, anche se gestiti in forma
autonoma, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8.
  I  prestatori  di  lavoro, occupati in violazione dei divieti posti
dal  presente  articolo,  sono considerati, a tutti gli effetti, alle
dipendenze  dell'imprenditore  che effettivamente abbia utilizzato le
loro prestazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)