Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1397 del 27/11/1960 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1960 n. 293)
Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.
Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge e' obbligatoria nei confronti degli esercenti piccole imprese commerciali, nonche' degli ausiliari del commercio, per i quali ricorrano le seguenti condizioni: a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreche' l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attivita' della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire; b) abbiano la piena responsabilita' della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione; c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuita'; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della loro attivita' dalle seguenti disposizioni di legge: 1) regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, per la vendita al pubblico in genere; 2) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, per le rivendite di latte; 3) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103 per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici pubblici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi; 4) legge 18 giugno 1934, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi; 5) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante; 6) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie; 7) regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, e successive modificazioni, per il commercio di banane e dei derivati; 8) articolo 253 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399, per la riparazione e la vendita degli apparecchi e materiali radioelettrici e delle loro parti; 9) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; 10) legge 23 febbraio 1950, n. 170, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante; L'attivita' puo' essere esercitata in apposito luogo fisso ovvero in forma ambulante. Gli ausiliari del commercio, soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, sono: a) gli agenti e rappresentanti di commercio e loro familiari a carico, denunciati alle Camere di commercio a norma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero iscritti obbligatoriamente all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio; b) i mediatori e loro familiari a carico, iscritti negli appositi ruoli delle Camere di commercio, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253; c) i commissionari di commercio. Sono compresi fra i soggetti della presente legge indicati al primo comma i titolari o conduttori in proprio di rivendite di giornali nonche' le guide turistiche ed alpine, interpreti, corrieri e portatori alpini autorizzati ai sensi del regio, decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249. L'obbligo della assicurazione contro le malattie incombe ai titolari di impresa indicati al primo comma per se', per i familiari, parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda, sempreche' non siano soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti, nonche' per i rispettivi familiari a carico.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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