Legge Ordinaria n. 1510 del 06/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1960 n. 310)
Modificazione degli articoli 12 e 15 della legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente l'Opera nazionale per gli orfani di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo comma dell'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 365,
e' sostituito dal seguente:
  "Nel seno del Comitato nazionale e' costituita una Giunta esecutiva
presieduta  dal  presidente  o,  in  sua  vece, dal vicepresidente, e
composta dei delegati dei Ministeri del tesoro e della giustizia, dei
delegati  dell'Associazione  nazionale  famiglie caduti e dispersi in
guerra  e  dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e di
altri due membri del Comitato medesimo, scelti da esso".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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