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Legge Ordinaria n. 1544 del 06/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1960 n. 316)
Notificazione della cartella di pagamento delle imposte dirette e dell'avviso di mora.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo,  ed  il  secondo comma dell'articolo 190 del testo unico
delle   leggi  sulle  imposte  dirette,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono sostituiti
dai seguenti:
  "La  notificazione  della  cartella al contribuente e' eseguita dai
messi  notificatori  dell'esattoria  o  dagli  ufficiali esattoriali,
ovvero  dagli  ufficiali giudiziari e nei Comuni che non sono sede di
pretura,  dai  messi  comunali  e  dai  messi  di conciliazione. Alla
notificazione in Comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale
provvede  l'esattore  territorialmente competente, previa delegazione
conferitagli tramite gli uffici delle imposte.
  "La  notificazione  puo'  essere  eseguita anche mediante invio, da
parte   dell'esattore,   di   lettera   raccomandata  con  avviso  di
ricevimento".
  Fra  il  secondo  ed  il terzo comma dell'articolo 190 del predetto
testo unico sono inseriti i seguenti commi:
  "Quando  la  notificazione  della  cartella  di  pagamento  avviene
mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persona di
famiglia  o  addetta  alla  casa,  all'ufficio  o all'azienda, non e'
richiesta    la    sottoscrizione   dell'originale   da   parte   del
consegnatario.
  "Nei  casi  previsti  dall'articolo  140  del  Codice  di procedura
civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua, con
le modalita' stabilite dal primo comma, lettera f), dell'articolo 38,
e  si  ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso
del deposito e' affisso nell'Albo del Comune".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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