Legge Ordinaria n. 1565 del 22/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1960 n. 318)
Proroga con modificazioni ed aggiunte, delle disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, modificate e integrate con la legge 22 dicembre 1959, n. 1097, sulla cinematografia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, con
le modifiche ed aggiunte di cui alla legge 22 dicembre 1959, n. 1097,
e  con le modificazioni di cui alla presente legge, sono prorogato al
31  dicembre  1961,  fatta  eccezione di quelle per le quali la legge
stessa prevede una diversa durata.
  E'  altresi'  prorogato  al  31  dicembre 1961 il termine di cui al
primo comma dell'art. 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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