Legge Ordinaria n. 1597 del 12/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1961 n. 3)
Modificazione dell'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, recante norme per il reclutamento dei commissari di leva.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, e) sostituito dal
seguente:
  "Gli  ufficiali  in  servizio permanente conservano con la nomina a
commissario di leva il trattamento economico goduto quali ufficiali.
  Agli  ufficiali  della  ausiliaria  e  della  riserva  spettano  le
competenze  cui  avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo
in servizio.
  Agli   stessi  spettano  i  medesimi  aumenti  di  stipendio  e  di
indennita' di missione che sono stati o vengono attribuiti, anche per
promozione,  ad  ufficiali  di  pari  grado ed anzianita' o di minore
anzianita',   appartenenti  alla  stessa  arma  o  servizio,  sino  a
raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di colonnello.
  I   predetti  aumenti  sono  attribuiti  con  la  osservanza  delle
modalita'  di  cui  all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19
ottobre 1944, n. 295".
 

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