Legge Ordinaria n. 1612 del 22/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1961 n. 4)
Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'attivita'  degli  spedizionieri  doganali  accreditati  presso le
dogane  della  Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a
tutti   gli   effetti   giuridici,   riconosciuta  quale  professione
qualificata  avente  per  oggetto  le materie: fiscale, merceologica,
valutaria, e quant'altro si riferisce al campo doganale.
 

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