Legge Ordinaria n. 604 del 13/06/1960 (Pubblicata nella G.U. del 4 luglio 1960 n. 162)
Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In   esecuzione  delle  norme  contenute  nel  paragrafo  23  della
Convenzione  sulle  disposizioni  transitorie annesse al Trattato che
istituisce  la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a
Parigi  il  18  aprile  1951,  reso  esecutivo in Italia con legge 24
giugno 1952, n. 766.
  e  ratificato  il  25  luglio  1952,  sono  disposte  a  favore del
personale  licenziato  da aziende siderurgiche rientranti nella sfera
di  applicazione  del Trattato anzidetto, successivamente al 1 maggio
1956  e  comunque  non  compreso nell'attuazione della legge 23 marzo
1956, n. 296, della legge 29 novembre 1957, n. 1224, e della legge 25
marzo  1959, n. 176, le provvidenze indicate nelle lettere a), c), d)
dell'alinea 4 del paragrafo stesso.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)