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Legge Ordinaria n. 649 del 21/06/1960 (Pubblicata nella G.U. del 14 luglio 1960 n. 171)
Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e altri provvedimenti ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge
                               Art. 1.

  Il   Ministro  per  le  partecipazioni  statali  e'  autorizzato  a
costituire  societa' per azioni aventi per oggetto lo sfruttamento di
acque  termali o minerali o attivita' connesse, mediante conferimento
in  capitale dei diritti appartenenti alle aziende patrimoniali dello
Stato  di  cui  all'art.  1  del  decreto ministeriale 20 aprile 1957
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  109 del 29 aprile 1957),
concernente:  "indicazione  delle  aziende  patrimoniali  dello Stato
trasferite  al  Ministero  delle partecipazioni statali dal Ministero
delle  finanze",  nonche' della proprieta' dei beni appartenenti alle
aziende medesime, escluse le pertinenze relative alle acque.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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