Legge Ordinaria n. 778 del 28/07/1960 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1960 n. 194)
Modifiche alla legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  1  della,  legge  14 luglio 1957, n. 594, e' sostituito dal
seguente:
  "Le  pubbliche  Amministrazioni,  gli  Enti  pubblici  e le Aziende
statali,  anche  in  deroga  all'art.  6  del  decreto  legislativo 5
febbraio  1948,  n. 61 e all'art. 12 del decreto legislativo 7 aprile
1948,  n.  262,  nonche'  alle  disposizioni  ministeriali  che fanno
divieto  di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni
ufficio,  sede o stabilimento che sia dotato di centralino telefonico
di  smistamento  a  piu'  di  un  posto  di  lavoro  o che, avendo un
centralino a un solo posto di lavoro, abbia piu' di cento dipendenti,
un  privo  della  vista  abilitato  alle  funzioni  di  centralinista
telefonico.
  Detti   centralinisti   possono   essere  assunti  dalle  pubbliche
Amministrazioni,  Enti pubblici e Aziende statali fino all'eta' di 45
anni  e  sono  inquadrati  nei  posti  iniziali  del  personale della
carriera  esecutiva o nella terza categoria del personale avventizio,
sempreche'  siano  in  possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti
disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi.
  Il   possesso  dell'abilitazione  alle  funzioni  di  centralinista
telefonico  conseguita  ai  sensi  dell'art.  2 costituisce, anche in
mancanza  del  prescritto  titolo  di  studio,  requisito  valido per
l'inquadramento di cui al comma precedente.
  L'obbligo  dell'assunzione  di  centralinisti telefonici ciechi, in
caso  di  nuove assunzioni di centralinisti, riguarda anche i privati
datori  di  lavoro,  i  cui  uffici,  sedi  o stabilimenti abbiano un
centralino  di  smistamento  a  piu'  di  un  posto  di  lavoro od un
centralino ad un solo posto di lavoro con almeno cinque linee urbane.
  Ai   fini  dell'applicazione  dei  precedenti  commi  si  intendono
centralini   telefonici  quelli  installati  presso  uffici,  sedi  o
stabilimenti  che  abbiano funzioni di smistamento e di collegamento.
Sono  in  ogni caso esclusi dall'applicazione della presente legge le
centrali e i centralini destinati a pubblico servizio.
  La  fornitura  degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti
per  le  trasformazioni  tecniche  necessarie per consentire ai privi
della  vista  il  lavoro  di  centralinisti,  e' a carico dell'Unione
italiana dei ciechi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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