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Legge Ordinaria n. 1116 del 31/10/1961 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1961 n. 271, suppl. ord. n. 2)
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1
luglio  1961  al  30  giugno  1962,  in  conformita'  dello  stato di
previsione annesso alla presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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