Legge Ordinaria n. 1166 del 29/10/1961 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1961 n. 284)
Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti in Friuli nella primavera del 1959.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  previste  dall'articolo  1 della legge 20 ottobre
1960,  n. 1253, nei limiti di spesa ivi fissati, sono estese anche ai
danni  prodotti dai terremoti verificatisi il 26 aprile 1959 ed il 13
giugno  1959  in  provincia  di  Udine, nei comuni di Treppo Carnico,
Cavazzo Carnico, Socchieve Verzegnis e Comeglians.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 ottobre 1961

                               GRONCHI

                                                 FANFANI - ZACCAGNINI
                                                     TAVIANI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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