Legge Ordinaria n. 1232 del 03/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 5 dicembre 1961 n. 302)
Norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre Amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio.
    La  Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  canoni per l'uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in
cavo,  di  canali telegrafici in armonica, di apparati telegrafici di
proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
ed  i  canoni per la manutenzione di linee telegrafiche e telefoniche
ed  apparati  telegrafici per conto di altre Amministrazioni statali,
enti  diversi  e  privati,  nonche'  le  quote  di spese generali, di
surrogazione  del  personale  e  di  appoggio previste dalle norme in
vigore,  sono stabiliti con la procedura prevista dall'articolo 8 del
codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto
27 febbraio 1936, n. 645.
  Nella  prima applicazione della presente legge, il provvedimento di
determinazione dei canoni e delle quote di cui al precedente comma ha
effetto  dal  primo  giorno  dell'esercizio  finanziario successivo a
quello di pubblicazione della presente legge medesima.
  La decorrenza delle eventuali successive variazioni non puo' essere
anteriore   a   due   esercizi   finanziari   da  quella  dell'ultima
determinazione.
 

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