Legge Ordinaria n. 1233 del 09/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 5 dicembre 1961 n. 302)
Modifica dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e la istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, e' sostituito dal
seguente:
  "Per i prodotti fabbricati con materiali temporaneamente importati,
dall'ammontare  dell'imposta  generale  sull'entrata  da restituire a
norma  del  precedente  articolo  1,  deve essere dedotto l'ammontare
dell'imposta  generale  sull'entrata  e  dell'imposta  di  conguaglio
corrispondente  al valore dei materiali esteri da ammettere a scarico
delle bollette di temporanea importazione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 novembre 1961

                               GRONCHI

                                                FANFANI - TRABUCCHI -
                                                  TAVIANI - COLOMBO -
                                                           MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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