Legge Ordinaria n. 1240 del 09/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1961 n. 303 e rettifica 22/01/1962, n. 19)
Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al primo comma dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1950, n. 648,
e' aggiunto il seguente periodo:
  "Qualora  tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate
successivamente   all'esercizio   dell'opzione,   il  trattamento  di
pensione,  assegno  o  indennita'  di guerra venisse a risultare piu'
favorevole  di  quello  conseguito  a  norma  del  secondo  comma del
precedente  articolo  11  in  base  alle  norme vigenti in materia di
assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di
contratto,  gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento
piu' favorevole, a condizione che la opzione venga esercitata, con le
modalita'  previste  dal presente articolo, successivamente alla data
di  entrata  in  vigore  delle  disposizioni  legislative che abbiano
determinato  il maggior favore del trattamento di pensione, assegno o
indennita' di guerra".
  Al  secondo  comma  del  medesimo  articolo 12, il primo periodo e'
cosi' modificato:
  "Nell'eventualita'  che,  vuoi per effetto di opzione anteriormente
esercitata  a  sensi  del  precedente  articolo 11, vuoi per non aver
potuto  l'interessato  esercitare  l'opzione  per  cause indipendenti
dalla  sua  volonta',  sia  gia'  stata  liquidata  una indennita' in
capitale  in  base  alle  norme  vigenti  in materia di assicurazioni
contro  gli  infortuni  sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, la
somma    per    tale   titolo   corrisposta   e'   considerata   come
capitalizzazione  di una quota parte della pensione o dell'assegno di
guerra,  ed  all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della
pensione o dell'assegno".
  Al medesimo articolo 12 e' aggiunto il seguente ultimo comma:
  "Copia  autentica  della  dichiarazione di opzione va allegata alla
domanda da presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo
articolo 101".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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