Legge Ordinaria n. 1241 del 09/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1961 n. 304)
Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita'
e  dell'infanzia, una sovvenzione straordinaria di 1 miliardo di lire
(1.000.000.000) per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al
1962-63.
  All'onere  di  cui  sopra  si  fara'  fronte, per la quota relativa
all'esercizio  1960-61,  mediante  riduzione  del  fondo inscritto al
capitolo  n.  538 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del  tesoro  per  il  detto  esercizio  e  per la quota di pertinenza
dell'esercizio  1961-1962  mediante  riduzione  del  fondo  di cui al
corrispondente capitolo n. 546.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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