Legge Ordinaria n. 1289 del 18/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1961 n. 313)
Modifiche di talune date di chiusura delle operazioni relative ad erogazioni di provvidenze a favore di personale licenziato da aziende siderurgiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Le   operazioni  concernenti  le  erogazioni  ai  lavoratori  delle
provvidenze  di  cui  all'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n.
1224,  verranno  chiuse  il  31  dicembre  1961.  A  tale data verra'
effettuato il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal
Governo  italiano  e dall'Alta autorita', in modo che l'onere risulti
ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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