Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1295 del 08/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 19 dicembre 1961 n. 314)
Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.
Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I contributi relativi a domande di riscatto presentate da iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali sono calcolati secondo le norme vigenti anteriormente al 1 gennaio 1954, quando sussistano le seguenti condizioni: a) che gli iscritti alla detta Cassa non abbiano potuto presentare domanda di riscatto in data anteriore al 1 gennaio 1954, a causa del ritardo con cui la loro iscrizione alla Cassa stessa venne regolarizzata da parte dell'Amministrazione dell'Ente dal quale dipendevano; b) che gli iscritti medesimi siano cessati dal servizio in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, senza aver raggiunto i limiti richiesti per il diritto alla pensione; c) che il servizio da riscattare sia sufficiente per il conseguimento del diritto alla pensione. Sono ammessi a riscatto solo gli anni mancanti per il raggiungimento di tale diritto, ad eccezione unicamente dei servizi militari che possono essere riscattati anche per gli anni eccedenti il minimo influente. Per tali anni, pero', il riscatto si effettua applicando i coefficienti della legge 11 aprile 1955, n. 379 e successive modificazioni.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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