Legge Ordinaria n. 1298 del 24/11/1961 (Pubblicata nella G.U. del 19 dicembre 1961 n. 314)
Estensione ai militari mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  militari  mutilati  ed  invalidi  ed  ai congiunti dei militari
irreperibili  o  deceduti  contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n.
14,  e'  concesso  il  trattamento  economico  nella  misura e con le
modalita'  di cui alla tabella D) della legge 10 agosto 1950, n. 648,
e successive modificazioni.
  Ai  titolari  del  trattamento  di  cui  al  precedente  comma sono
applicabili  le  disposizioni  concernenti  l'Opera nazionale per gli
invalidi  di  guerra,  l'Opera  nazionale  per  gli orfani di guerra,
l'assunzione  obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed ogni
altra   disposizione   che  si  riferisca  alla  protezione  ed  alla
assistenza  degli  invalidi  di  guerra e dei congiunti dei caduti in
guerra   oppure   comporti   per   loro   un   qualsiasi  trattamento
preferenziale.
  Il  trattamento  pensionistico non spetta al militare che sia stato
cancellato   dai   ruoli  delle  forze  armate  dello  Stato  per  il
comportamento  tenuto  negli  avvenimenti  successivi  all'armistizio
dell'8  settembre  1943,  ovvero  abbia  partecipato  ad azioni anche
isolate, di terrorismo o di sevizie.
  Gli  assegni sono liquidati in base al grado rivestito dal militare
delle  forze  armate  regolari.  Per coloro che non abbiano mai fatto
parte  delle  forze  armate  regolari,  la liquidazione e' effettuata
nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa.
 

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