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Legge Ordinaria n. 211 del 05/03/1961 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1961 n. 91)
Disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali.
Disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti postali, di recapito dei pacchi e di vuotatura delle cassette d'impostazione puo' essere svolto: 1) mediante personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 2) in appalto; 3) in accessorio da parte del titolare dell'agenzia postale o dei portalettere; 4) da appositi agenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che assumono la denominazione di procaccia; 5) da appositi incaricati vincolati all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da obbligazione personale. Nei casi in cui non ritenga di ricorrere per l'espletamento del suddetto servizio alle forme previste ai nn. 1), 2) e 3), l'Amministrazione si avvale del procaccia, quando la durata della prestazione giornaliera, raggiunga le 5 ore, e degli incaricati vincolati da obbligazione personale, per le prestazioni di durata inferiore. La durata del servizio prestato dai procaccia e dagli incaricati vincolati da obbligazione personale e' valutata secondo i criteri di cui al successivo articolo 13. Ai procaccia, ove occorra, puo' essere affidato, in accessorio, il servizio di portalettere.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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