Legge Ordinaria n. 550 del 27/06/1961 (Pubblicata nella G.U. del 14 luglio 1961 n. 172)
Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  modifica  di quanto disposto dall'articolo 2, primo comma, della
legge 8 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della
riserva  di complemento e per i sottufficiali, graduati e militari di
truppa  delle  categorie  in  congedo delle forze armate, che abbiano
prestato  servizio  militare durante la guerra 1940-45, sono utili ai
fini  di  pensione,  con  la  limitazione indicata in detto articolo,
anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940.
  La limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge
8  aprile  1958,  n.  472,  e richiamata nel comma precedente, non si
applica  nei  confronti  di  coloro ai quali sia stata o possa essere
liquidata  pensione  vitalizia  come ufficiali di complemento o della
riserva  di  complemento o come sottufficiali, graduati o militari di
truppa delle categorie in congedo.
 

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