Legge Ordinaria n. 567 del 01/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 19 luglio 1961 n. 177)
Proroga a favore dell'U.N.I.R.E., dell'abbuono dei diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  concessione  dell'abbuono  del 60 per cento stabilito in favore
dell'U.N.I.R.E.    (Unione   nazionale   incremento   razze   equine)
dell'articolo  5  della  legge 26 novembre 1955, n. 1109, sui diritti
erariali  accertati  sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che
hanno  luogo  nelle  corse  dei cavalli, continua ad applicarsi dal 1
gennaio 1961 al 31 dicembre 1965.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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