Legge Ordinaria n. 706 del 19/07/1961 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1961 n. 197)
Impiego della biacca nella pittura.
    La  camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  vietato l'impiego del carbonato di piombo (biacca), del solfato
di  piombo  e  degli  altri  pigmenti  contenenti dette sostanze, nei
lavori  di pittura e di verniciatura, salve le deroghe e le eccezioni
stabilite negli articoli seguenti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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