Legge Ordinaria n. 77 del 10/02/1961 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1961 n. 63)
Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia agli artigiani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire  dal  1  luglio 1960, il contributo dello Stato a favore
della  gestione dell'assicurazione contro le malattie agli artigiani,
di  cui  alla  legge  29 dicembre 1956, n. 1533, e' corrisposto nella
misura:
    a)  di  lire  1500  annue  per  ciascun  artigiano  e per ciascun
familiare assistibile a norma dell'articolo 23 della predetta legge;
    b)  di  lire  675  milioni  a titolo di concorso globale annuo da
assegnarsi  al  Fondo  di solidarieta' nazionale di cui alla linea b)
dell'articolo 23 della predetta legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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