Legge Ordinaria n. 13 del 24/01/1962 (Pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 1962 n. 37)
Proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle Aziende ed Istituti, di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti
i  termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto
qualunque adempimento, pagamento ed operazione, da effettuarsi presso
l'Istituto di emissione o le Aziende ed Istituti di credito di cui al
regio  decreto  12  marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed
integrazioni,  ovvero  da effettuarsi dall'Istituto di emissione o da
dette  Aziende  ed  Istituti  di  credito,  quando  scadono in giorno
feriale  che,  secondo l'orario depositato ai sensi del regio decreto
10  settembre  1923,  n. 1955, e successive modificazioni, presso gli
Ispettorati  del  lavoro per il personale dipendente da dette Aziende
ed  Istituti di credito sia da considerarsi non lavorativo e comporti
chiusura degli sportelli bancari.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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