Legge Ordinaria n. 1359 del 16/08/1962 (Pubblicata nella G.U. del 18 settembre 1962 n. 235)
Delega al Governo per la formazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  Governo  della Repubblica e' delegato a riunire in testo unico,
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le disposizioni concernenti la materia del debito pubblico, contenute
nel  testo  unico  17  luglio  1910, n. 536 e nelle leggi successive,
osservando i seguenti principi e criteri direttivi:
    apportare  le  modificazioni  necessarie  per  un migliore e piu'
organico coordinamento della materia stessa;
    sistemare  in appositi allegati parte integrante del testo unico,
le  eventuali  norme  speciali  e  gli opportuni elementi relativi ai
prestiti  vigenti  confermare  la disposizione dell'articolo 41 della
legge  12  agosto  1957, n. 752, e stabilire che il principio dettato
dall'articolo  52  del  citato  testo unico deve essere applicato con
esclusivo  riguardo alle opposizioni e alle diffide contemplate dagli
articoli 36, 37 e 40 della predetta legge n. 752 e dagli articoli 4 e
5 della legge 18 marzo 1958, n. 241;
    estendere  ai  prestiti redimibili la disposizione dello articolo
60 del predetto testo unico;
    riconfermare,  con  unica  norma,  valevole  per tutti i prestiti
pubblici, la disposizione dell'articolo 61 del predetto testo unico;
    stabilire  con  unica norma, valevole per tutti i prestiti, che i
titoli  di  debito  pubblico, gli interessi ed i premi relativi, sono
esenti  da  ogni  imposta  diretta  reale,  presente  e futura, dalla
imposta  di  successione  e  dalla  imposta  sul Valore globale delle
successioni,  dalla,  imposta  di registro sui trasferimenti a titolo
gratuito  per  atti  tra  vivi,  per  la  costituzione  di dote e del
patrimonio  familiare;  che, a tali fini, i titoli stessi sono esenti
dall'obbligo di denunzia, ne' possono formare oggetto di accertamento
d'ufficio,   e,   ove   fossero   denunziati,   non  concorrono  alla
determinazione  delle  aliquote  applicabili per le quote ereditarie,
per  l'asse  ereditario globale per i trasferimenti a titolo gratuito
per  atti  tra  vivi  e  per la costituzione di dote e del patrimonio
familiare;
    estendere l'esenzione dall'imposta di bollo di cui godono i buoni
del   Tesoro   poliennali,  ai  titoli  dei  prestiti  redimibili  ed
irredimibili;
    abolire  la  tassa  di  quietanza  per  il rimborso dei buoni del
Tesoro poliennali;
    stabilire  che  i  segni  caratteristici  dei  titoli  di  debito
pubblico   da  rilasciare  per  emissioni  di  prestiti,  ovvero  per
operazioni  ordinarie e straordinarie, debbono essere determinati con
decreti ministeriali, da registrare alla Corte dei conti e pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data ad Abano Terme, addi' 16 agosto 1962

                                SEGNI

                                                 FANFANI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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