Legge Ordinaria n. 1526 del 28/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 9 novembre 1962 n. 284)
Norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  l'effettuazione  degli  scrutini  e  per  la  decorrenza delle
promozioni  di  cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si
prescinde  dai  termini previsti dai suddetti articoli, qualora dette
promozioni  siano  effettuate  in  dipendenza,  di  istituzione  o di
ampliamento  di organici o per la copertura dei posti di direttore di
divisione  e  di  primo  archivista derivanti, rispettivamente, dalle
promozioni  conferite  in  soprannumero  in attuazione della leggi 19
ottobre  1959, n. 928, e della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, Ovvero
in  applicazione di norme che riducono l'anzianita' prescritta per le
promozioni stesse.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 ottobre 1962

                                SEGNI

                                                 FANFANI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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