Legge Ordinaria n. 1598 del 07/11/1962 (Pubblicata nella G.U. del 28 novembre 1962 n. 303)
Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' sostituito
dal seguente:
  "Gli  ufficiali  iscritti  nel  ruolo  d'onore  possono  conseguire
avanzamento  al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti
dopo  aver  compiuto  cinque anni di anzianita' di grado ed almeno un
anno di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio
ai  sensi  dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo
almeno  un  anno di servizio. Gli stessi ufficiali possono conseguire
una seconda promozione:
    a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;
    b)  ovvero  quando  abbiano  maturato  un'anzianita'  complessiva
minima  di  10  anni  cumulativamente  nell'attuale grado e in quello
precedente ed almeno 6 anni di permanenza nel ruolo;
    c)   oppure,   nel   caso   di  richiamo  in  servizio  ai  sensi
dell'articolo  116  della  citata  legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo
almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.
  Possono  conseguire una terza e quarta promozione, purche' sussista
ogni  volta  una  delle  condizioni  di  cui alle lettere a) o c) del
precedente  comma,  gli  ufficiali  titolari  di  pensione  di  prima
categoria,  di  cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950,
n. 648, che fruiscono di assegno di superinvalidita'.
  Possono,  altresi',  conseguire  una terza promozione gli ufficiali
richiamati di detto ruolo, che abbiano espletato il loro servizio con
capacita' e rendimento, dopo cinque anni di servizio dalla data della
seconda promozione.
  Le  promozioni  per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di
guerra, non sono comprese tra quelle previste dai precedenti commi.
  Gli  ufficiali  di  cui  ai commi precedenti non possono conseguire
avanzamento  oltre  il  grado massimo previsto per il ruolo dal quale
provengono.   Peraltro,  gli  ufficiali  provenienti  dal  ruolo  del
complemento   possono,   in   deroga   all'articolo  112,  conseguire
avanzamento  fino  al grado di colonnello, se titolari di pensione di
1ª categoria, che fruiscono di assegno di superinvalidita'.
  L'avanzamento ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare
aliquota di ruolo e prescindendo da requisito dell'idoneita' fisica.
  L'ufficiale giudicato idoneo e' promosso senza iscrizione in quadro
di avanzamento, con anzianita' corrispondente alla data di compimento
del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 novembre 1962

                                SEGNI

                                                FANFANI - ANDREOTTI -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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