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Legge Ordinaria n. 1608 del 06/11/1962 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1962 n. 304)
Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sui servizi della riscossione delle imposte dirette.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  Governo  della  Repubblica  e' autorizzato ad emanare entro sei
mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentita  una
Commissione  parlamentare  composta  di  cinque  senatori e di cinque
deputati,  il  testo  unico delle norme riguardanti l'ordinamento dei
servizi   della  riscossione  dei  tributi  diretti  mediante  ruoli,
coordinando  le  disposizioni  del  testo  unico  delle  leggi per la
riscossione  delle  imposte  dirette  approvato  con regio decreto 17
ottobre  1922, n. 1401, del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, e
della  successiva legislazione, ed apportando alle norme stesse tutte
me  modifiche occorrenti allo scopo di conferire maggiore semplicita'
e funzionalita' ai servizi suddetti, ed ai rapporti fra lo Stato, gli
enti  impositori,  gli  esattori comunali ed i ricevitori provinciali
delle imposte dirette.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 novembre 1962

                                SEGNI

                                                  FANFANI - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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