Legge Ordinaria n. 162 del 02/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1962 n. 111)
Modificazione dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'articolo  1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Il Ministro per il commercio con l'estero ha facolta' di stabilire
con  proprio  decreto  il  limite  massimo  del valore delle merci da
importare  al  di  sotto del quale non e' necessaria la cauzione o la
fidejussione di cui ai commi precedenti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma; addi' 2 aprile 1962

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - PRETI
                                                       - TREMELLONI -
                                                            TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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