Legge Ordinaria n. 1643 del 06/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 1962 n. 316)
Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito  l'Ente  nazionale per l'energia elettrica (Enel), al
quale  e' riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale
le  attivita' di produzione, importazione ed esportazione, trasporto,
trasformazione,  distribuzione  e  vendita  dell'energia elettrica da
qualsiasi  fonte prodotta, salvo quanto stabilito nei nn. 5), 6) e 8)
dell'articolo 4.
  L'Ente  nazionale  ha personalita' giuridica di diritto pubblico ha
sede   in  Roma,  e'  sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministro  per
l'industria  e  il commercio e svolge le proprie attivita' secondo le
direttive  di  un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del
Consiglio  dei Ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto
dei  Ministri  per  il  bilancio, per il tesoro, per l'industria e il
commercio, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali e per
l'agricoltura e foreste.
  Ai  fini  di  utilita'  generale  l'Ente nazionale provvedera' alla
utilizzazione  coordinata  e  al  potenziamento  degli impianti, allo
scopo  di  assicurare con minimi costi di gestione una disponibilita'
di energia elettrica adeguata per quantita' e prezzo alle esigenze di
un equilibrato sviluppo economico del Paese.
  Le imprese che esercitano le attivita' indicate nel primo comma del
presente  articolo  sono trasferite in proprieta' dell'Ente nazionale
secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.
  Il  patrimonio  iniziale dell'Ente nazionale e' costituito dei beni
trasferiti al medesimo ai sensi della presente legge.
  L'Ente  nazionale  e'  autorizzato ad emettere obbligazioni entro i
limiti  e  secondo  le  modalita'  approvate  di  volta  in volta dal
Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.
  L'Ente  nazionale  non puo' promuovere la costituzione di societa',
ne'  assumere  partecipazioni,  salvo,  e  previa  autorizzazione del
Comitato  di Ministri, promuovere la costituzione di societa' estere,
o  assumervi  partecipazioni,  che  abbiano come esclusivo oggetto la
attivita' di esportazione ed importazione della energia elettrica con
l'Italia.
  Il  Ministro per l'industria e il commercio comunica annualmente al
Parlamento il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale formato secondo
le  disposizioni, in quanto applicabili, della legge 4 marzo 1958, n.
191.
  Il  Comitato  di  Ministri  presenta  annualmente al Parlamento una
relazione programmatica sull'attivita' dell'Ente nazionale.
  In  relazione  a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei
conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale con le
modalita'  previste  negli  articoli  4, 7, 8, 9 e 12 della, legge 21
marzo 1958, numero 259.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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