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Legge Ordinaria n. 1652 del 29/11/1962 (Pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 1962 n. 318)
Modificazioni agli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale.
Modificazioni agli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Gli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: Art. 524. Motivi di ricorso; provvedimenti impugnabili "Il ricorso per cassazione puo' proporsi per i seguenti motivi: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; 2) esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; 3) inosservanza delle norme di questo Codice stabilite a pena di nullita', d'inammissibilita' o di decadenza. "Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, puo' essere proposto entro i termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del libro primo contro le sentenze pronunciate nel giudizio inapellabilmente o in grado di appello dall'autorita' giudiziaria ordinaria. "Il ricorso e' inammissibile se e' proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati". Art. 531. Decisioni in Camera di consiglio "Quando e' proposta da una parte o viene rilevata d'ufficio una causa d'inammissibilitA' del ricorso, la questione e' decisa, preliminarmente dalla Corte di cassazione in camera di consiglio. "Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge, la Corte giudica pure in camera di consiglio sui conflitti di competenza, sui ricorsi in materia di rimessione dei procedimenti e di astensione o ricusazione del giudice, e su ogni altro ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento. "In tutti i casi predetti la Corte giudica, sulle requisitorie scritte del pubblico ministero, senza intervento di difensori. "Tuttavia, nei casi preveduti dall'articolo 524, ultima parte, la requisitoria del pubblico ministero e' depositata nella Cancelleria della Corte e dell'avvenuto deposito e' dato immediato avviso al difensore del ricorrente. Il difensore, entro il termine di giorni quindici dalla notificazione dell'avviso stesso, puo' presentare istanza scritta per la discussione del ricorso in udienza pubblica al presidente del Collegio che deve giudicare. Se tale istanza e' presentata, la Corte giudica in udienza pubblica. "Qualora il ricorrente non: abbia nominato un difensore, il predetto avviso e' notificato al difensore di ufficio all'uopo nominato dal presidente. "Per la presentazione della istanza si applicano le disposizioni dell'articolo 198". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 29 novembre 1962 SEGNI FANFANI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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