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Legge Ordinaria n. 1684 del 25/11/1962 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1962 n. 326, suppl. ord. n. 1)
Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Opere disciplinate dalla legge

  Alle  norme  tecniche  di edilizia con speciali prescrizioni per le
localita'  colpite  dai  terremoti,  di cui al regio decreto-legge 22
novembre  1937,  n.  2105, convertito, con modificazioni, in legge 25
aprile  1938, n. 710, e modificato dalla legge 25 agosto 1940, numero
1393, sono sostituite quelle della presente legge.
  Tali norme si applicano alle costruzioni di edilizia ordinaria.
  Le   altre  opere  che  non  siano  del  tipo  indicato  nel  comma
precedente,  come  ponti,  viadotti,  torri ed in genere, costruzioni
speciali  con  prevalente  sviluppo  verticale,  sono  soggette  alla
disciplina  delle  presente  legge,  in  quanto  non sia diversamente
disposto da leggi speciali.
 

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