Legge Ordinaria n. 1719 del 20/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1962 n. 331)
Disposizioni sul servizio copia degli atti giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  prima parte dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 777,
e' sostituita dalla seguente:
  "L'articolo  99  dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e
Segreterie  giudiziarie  approvato  con  regio decreto-legge 8 maggio
1924, n. 745, e' abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1965" .
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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