Legge Ordinaria n. 1867 del 31/12/1962 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1963 n. 30)
Nuova data di inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui
agli  articoli  3  del  decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto
1945,  n. 508, e 1 dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore fino al 31 dicembre 1964.
  Il  riassorbimento  dei  predetti aumenti da effettuarsi secondo le
disposizioni  dell'articolo  3,  comma terzo, del decreto legislativo
luogotenenziale  21  agosto  1945  n.  508, avra' inizio il 1 gennaio
1965.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla osservare
come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 dicembre 1962

                                SEGNI

                                                      FANFANI - BOSCO
                                                LA MALFA - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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