Legge Ordinaria n. 191 del 24/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1962 n. 114)
Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  164  del Codice penale (Limiti entro i quali e' ammessa
la sospensione condizionale della pena) e' sostituito dal seguente:
  "La  sospensione  condizionale  della  pena e' ammessa soltanto se,
avuto  riguardo  alle  circostanze  indicate  nell'articolo  133,  il
giudice presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori
reati.
  La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa:
    1)  a  chi  ha riportato una precedente condanna a pena detentiva
per   delitto   anche   se  e'  intervenuta  riabilitazione,  ne'  al
delinquente   o   contravventore   abituale   o  professionale  e  al
delinquente per tendenza;
    2)  allorche'  alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura
di sicurezza personale perche' il reo e' persona che la legge presume
socialmente pericolosa.
  La  sospensione  condizionale  della,  pena  rende inapplicabili le
misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.
  La  sospensione  condizionale  della  pena non puo' essere concessa
piu' di una volta.
  Tuttavia,   nel  caso  che  per  una  precedente  condanna  a  pena
pecuniaria  sia  stata gia' ordinata la sospensione della esecuzione,
il giudice puo', nell'infliggere una nuova condanna a pena detentiva,
disporre  la  sospensione  condizionale  della  pena, subordinando la
concessione del beneficio al pagamento della predetta pena pecuniaria
nel  termine stabilito dal giudice stesso, salvo che il condannato si
trovi nella impossibilita' di adempiervi".
 

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