Legge Ordinaria n. 193 del 24/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1962 n. 114)
Adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con decorrenza 1 febbraio 1962, le misure della indennita' militare
dovuta     ai    sottufficiali:    dell'Esercito,    della    Marina,
dell'Aeronautica,  del  Corpo  della  guardia  di finanza e del Corpo
degli  agenti  di  custodia,  dell'indennita'  speciale  di  pubblica
sicurezza,  dovuta  ai  sottufficiali  e militari di truppa del Corpo
delle  guardie  di  pubblica  sicurezza  ed ai sottufficiali, guardie
scelte  e  guardie  del  Corpo forestale dello Stato, dell'indennita'
mensile  di  cui  all'articolo  8  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  11  gennaio  1956,  n.  19,  dovuta ai militari di truppa
dell'Arma  dei  carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del
Corpo degli agenti di custodia e dell'indennita' di servizio speciale
dovuta  ai  sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, sono aumentate di lire 8.000 mensili.
  L'aumento  di cui al comma precedente non spetta ai sottufficiali e
militari  di  truppa  in  servizio  di  leva  ed  ai vigili volontari
ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 

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