Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 208 del 18/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 9 maggio 1962 n. 118)
Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli articoli 194 e 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono modificati come segue: Art. 194. - "Le occupazioni sono permanenti o temporanee. Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza della localita' ed e' applicata unicamente in base alla superficie occupata. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'articolo 192 sono classificate in categorie, in rapporto alla loro importanza. L'elenco di classificazione e' deliberato dal Consiglio comunale sentita la Commissione edilizia, o dal Consiglio provinciale ed e' pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici". Art. 195. - "Per le occupazioni permanenti la tassa e' annua; e' commisurata alla effettiva, superficie occupata e si applica in base alla seguente tariffa: a) occupazione del suolo di pertinenza dei Comuni: Tassa per metro Classi di Comuni quadrato in lire (art. 11) massima -------------------------------------- Classe A ......... 20.000 " B ......... 16.000 " C ......... 12.000 " D ......... 9.000 " E ......... 7.000 " F ......... 5.000 " G ......... | " H ......... > 3.000 " I ......... | b) occupazioni del suolo di pertinenza delle Province: la tassa non puo' superare le lire 5.000 a metro quadrato; c) occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere puo' essere ridotta fino alla meta'. La tassa e' ridotta del 50 per cento per i passi cartabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con i veicoli agli edifici ed ai fondi: e' in facolta' dei Comuni e delle Province di concedere riduzioni anche maggiori. Per le occupazioni permanenti con balconi, verande "simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa e' ridotta ad un decimo e si applica per le occupazioni di ogni piano. E' in facolta' dei Comuni e delle Province di concedere riduzioni anche maggiori o di non applicare la tassa. Sono, comunque esenti dalla tassa i balconi di superficie non superiore ai 4 metri quadrati. I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili, balconi, verande e simili infissi di carattere stabile mediante il versamento di una somma uguale a venti annualita' del tributo".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)