Legge Ordinaria n. 208 del 18/04/1962 (Pubblicata nella G.U. del 9 maggio 1962 n. 118)
Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  194  e  195  del  testo unico per la finanza locale,
approvato  con  regio  decreto  14  settembre  1931,  n.  1175,  sono
modificati come segue:

  Art. 194. - "Le occupazioni sono permanenti o temporanee.
  Le  occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno
l'esistenza  di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre
sono temporanee.
  La  tassa  e' graduata a seconda dell'importanza della localita' ed
e' applicata unicamente in base alla superficie occupata.
  A  tale  effetto  le  strade,  gli  spazi e le altre aree pubbliche
indicate   nell'articolo  192  sono  classificate  in  categorie,  in
rapporto alla loro importanza.
  L'elenco  di  classificazione  e' deliberato dal Consiglio comunale
sentita  la  Commissione  edilizia, o dal Consiglio provinciale ed e'
pubblicato  per  quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi
pubblici".

  Art.  195.  -  "Per le occupazioni permanenti la tassa e' annua; e'
commisurata  alla effettiva, superficie occupata e si applica in base
alla seguente tariffa:
    a) occupazione del suolo di pertinenza dei Comuni:

                        Tassa per metro
Classi di Comuni        quadrato in lire
 (art. 11)                  massima
--------------------------------------
   Classe A .........      20.000

      "   B .........      16.000

      "   C .........      12.000

      "   D .........       9.000

      "   E .........       7.000

      "   F .........       5.000

      "   G .........  
|      "   H .........   >   3.000
      "   I .........  
|    b)  occupazioni  del suolo di pertinenza delle Province: la tassa
non puo' superare le lire 5.000 a metro quadrato;
    c) occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la
tariffa  di cui alle precedenti lettere puo' essere ridotta fino alla
meta'.
  La  tassa  e'  ridotta  del  50  per  cento  per  i passi cartabili
costruiti  attraverso  i  marciapiedi  o  le  strade,  allo  scopo di
accedere  con  i veicoli agli edifici ed ai fondi: e' in facolta' dei
Comuni e delle Province di concedere riduzioni anche maggiori.
  Per  le occupazioni permanenti con balconi, verande "simili infissi
di  carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area
pubblica,  la  tassa  e'  ridotta  ad  un  decimo e si applica per le
occupazioni di ogni piano. E' in facolta' dei Comuni e delle Province
di  concedere  riduzioni  anche maggiori o di non applicare la tassa.
Sono,  comunque  esenti  dalla  tassa  i  balconi  di  superficie non
superiore ai 4 metri quadrati.
  I  contribuenti  possono  liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere
della  tassa per le occupazioni con passi carrabili, balconi, verande
e  simili  infissi di carattere stabile mediante il versamento di una
somma uguale a venti annualita' del tributo".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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