Legge Ordinaria n. 27 del 30/01/1962 (Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1962 n. 41)
Disposizioni a favore degli insegnanti di storia dell'arte con notevole anzianità di servizio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Agli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso della
abilitazione  specifica,  abbiano prestato, anteriormente all'entrata
in  vigore  del  decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, servizio
presso  i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento
e'  valutato,  ai  fini giuridici, tutto il servizio da essi prestato
fino alla loro assunzione in ruolo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 gennaio 1962

                               GRONCHI

                                                     FANFANI -BOSCO -
                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)