Legge Ordinaria n. 604 del 08/06/1962 (Pubblicata nella G.U. del 4 luglio 1962 n. 167)
Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali.
     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
                             approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
    Classificazione dei Comuni per l'assegnazione del segretario.

  A   ciascun   Comune  e'  assegnato,  secondo  la  sua  popolazione
residente,   un  segretario  di  qualifica  corrispondente  a  quella
indicata nella tabella A.
  Per  i Comuni consorziati, la classe del consorzio A determinata in
base  alla  popolazione  residente  complessiva  dei  Comuni uniti in
consorzio.
  Ai  Comuni  riconosciuti  sedi  di  stazioni  di  cura, soggiorno o
turismo  o  di  importanti  uffici  pubblici  o  che  siano centri di
notevole  attivita'  industriale  o  commerciale  e che dimostrino di
trovarsi  in  condizioni  finanziarie  tali da poter sostenere, senza
notevole  aggravio per i contribuenti, le maggiori spese, puo' essere
assegnato,  con  decreto del Ministro per l'interno, un segretario di
qualifica  immediatamente  superiore a quella stabilita nella tabella
A.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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