Legge Ordinaria n. 108 del 03/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1963 n. 57)
Modificazione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 10 novembre 1954, n. 1087, per l'attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  L'autorizzazione   di   spesa  per  l'esecuzione  di  un  programma
straordinario  di  opere  pubbliche di irrigazione nei comprensori di
bonifica,  di  cui  all'articolo  1  della legge 10 novembre 1954, n.
1087,  e  successive  modificazioni,  viene  determinata  in  lire 25
miliardi e 250 milioni.
 

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