Legge Ordinaria n. 131 del 09/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1963 n. 59)
Norme aggiuntive al testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per quanto concerne la decadenza degli assegnatari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA.

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  Consigli di amministrazione delle cooperative edilizie, soggette
alle  norme  sulla  edilizia  popolare  ed economica, nel redigere il
verbale  di  consegna  di  cui  all'articolo  98 del regio decreto 28
aprile  1938,  n.  1165,  devono  espressamente far nota al socio che
prende  in  consegna l'appartamento che egli ha il dovere di occupare
l'alloggio   entro  trenta  giorni  dalla  consegna,  sotto  pena  di
decadenza dall'assegnazione, o inserendo tale avvertimento nel citato
verbale di consegna, ovvero con specifico atto distinto e firmato per
conoscenza dal socio.
  Il  termine di decadenza di cui all'articolo 98 decorre comunque da
tale  comunicazione,  alla  quale  il Consiglio di amministrazione e'
tenuto a provvedere entro 15 giorni dal verbale di consegna.
 

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