Legge Ordinaria n. 1458 del 31/10/1963 (Pubblicata nella G.U. del 9 novembre 1963 n. 292 ed errata corrige 13/11/1963, n. 295)
Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.
Soprattasse,  pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali
                       si applica il condono.
  Sono  condonate  le  soprattasse e le pene pecuniarie relative alle
infrazioni previste dalle leggi in materia:
    a)  di  tasse  e imposte indirette sugli affari, subordinatamente
alle condizioni di cui al successivo articolo 3;
    b)  di  conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente
all'esecuzione,  nel  termine  di  120  giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, degli adempimenti richiesti.
  Sono altresi' condonate:
    c)  le  pene  pecuniarie  e  le  indennita' di mora relative alle
inflazioni  contemplate  dalle  leggi sulle dogane e sulle imposte di
fabbricazione,  subordinatamente alle condizioni di cui al successivo
articolo 4;
    d)   le   pene  pecuniarie  relative  all'infrazione  contemplata
dall'articolo  4  del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito
nella  legge  11  marzo  1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori
che,  nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni
apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;
    e)  le  pene  pecuniarie  relative alle infrazioni previste dalle
leggi  sui  lotto,  sulle  lotterie,  sui  giuochi  di abilita' e sui
concorsi  pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni
dalla  data  di  entrata in, vigore della presente legge, dei tributi
dovuti;
    f)  le  soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni
previste dalle leggi in materia di finanza locale;
    g)   le   pene   pecuniarie  relative  alle  infrazioni  previste
dall'articolo  13  del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1.148,
dall'articolo   29  del  regio  decreto  29  marzo  1942,  n.  239  e
dall'articolo  14  della legge 5 gennaio 1950, n. 1, semprecche', per
quinto  riguarda  gli  obblighi  delle  comunicazioni  allo schedario
generale  dei titoli azionari, si ottemperi nel termine di 120 giorni
dalla   data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  agli
adempimenti e formalita' che risultino omessi.
  Nelle  ipotesi  previste  dall'articolo  261  del testo unico delle
leggi  sulle  imposte  dirette,  approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  29  gennaio  1958, n. 615, non si puo' chiedere la
dichiarazione  di  fallimento  ne'  si  puo'  disporre la sospensione
dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attivita'
lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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