Legge Ordinaria n. 1465 del 04/11/1963 (Pubblicata nella G.U. del 11 novembre 1963 n. 293)
Integrazioni e modifiche alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il primo comma, dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431
e' sostituito dai seguenti:
  "Nei  Comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 il Ministro
per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla concessione di
contributi   sulla  spesa  per  la  ricostruzione  o  riparazione  di
fabbricati  adibiti  ad  uso  di  civile  abitazione  o  ad esercizio
artigianale  o  commerciale o professionale, relativamente alle opere
necessarie  ai  fini dell'abitabilita' o dell'uso, col limite di lire
3.500.000 per ciascuna unita' immobiliare distrutta o danneggiata per
i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri.
  Il contributo di cui al comma precedente e' elevato a lire 4.500.00
nei  confronti  dei proprietari di una sola uniti immobiliare adibita
ad  uso  di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare
sia di numero superiore a cinque membri".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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