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Legge Ordinaria n. 1481 del 23/10/1963 (Pubblicata nella G.U. del 14 novembre 1963 n. 296)
Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e
fino  al 31 luglio 1966, la, facolta' di procedere alla revisione dei
prezzi  prevista  dal  decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  6  dicembre  1947,  n.  1501, modificato con la legge 9 maggio
1950,  n.  329, e' ammessa, relativamente ai contratti stipulati dopo
l'entrata  in  vigore  della presente legge, quando l'Amministrazione
riconosca  che  il  costo  complessivo  dell'opera,  e'  aumentato  o
diminuito  in  misura  superiore  al  6  per  cento  per  effetto  di
variazioni   di  prezzi  correnti  intervenute  successivamente  alla
presentazione dell'offerta.
  La  predetta  facolta',  in  deroga al disposto dell'articolo 6 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947,
n.  1501,  modificato  dall'articolo  2 della legge 9 maggio 1950, n.
329,  puo'  essere  esercitata  anche  dal  Ministero  delle  poste e
telecomunicazioni,  dall'Azienda,  di Stato per i servizi telefonici,
nonche'   dal   Ministero   dei  trasporti  e  dell'aviazione  civile
limitatamente  alle  opere  pubbliche  di competenza dell'Ispettorato
generale  dell'aviazione  civile  e  dello Ispettorato generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
  Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto e della legge
richiamati al primo comma.
 

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