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Legge Ordinaria n. 1481 del 23/10/1963 (Pubblicata nella G.U. del 14 novembre 1963 n. 296)
Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.
Norme per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A partire dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 1966, la, facolta' di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con la legge 9 maggio 1950, n. 329, e' ammessa, relativamente ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, quando l'Amministrazione riconosca che il costo complessivo dell'opera, e' aumentato o diminuito in misura superiore al 6 per cento per effetto di variazioni di prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta. La predetta facolta', in deroga al disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato dall'articolo 2 della legge 9 maggio 1950, n. 329, puo' essere esercitata anche dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, dall'Azienda, di Stato per i servizi telefonici, nonche' dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile limitatamente alle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto e della legge richiamati al primo comma.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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