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Legge Ordinaria n. 149 del 15/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1963 n. 64)
Provvedimento per i farmacisti profughi già titolari di farmacia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  cittadini italiani che si trovano nelle condizioni volute negli
articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, i quali
non  hanno  raggiunto  la,  titolarita'  di una farmacia beneficiando
della  legge suddetta o della successiva legge 8 aprile 1954, n. 104,
e'  concessa,  nei comuni concorsi che saranno banditi entro tre anni
dall'entrata  in  vigore  della,  presente  legge per assegnazione di
farmacie, ai fini della graduatoria, in aggiunta alla somma dei punti
risultanti  dalla valutazione dei titoli, ai sensi delle disposizioni
vigenti   in  materia,  una  maggiorazione  di  tre  punti  per  ogni
commissario  e  non verranno applicate, nei loro confronti, eventuali
disposizioni che nel frattempo stabiliscano comunque limiti di eta'.
  Coloro  che  abbiano  conseguito definitivamente il conferimento di
farmacie in dipendenza delle suddette agevolazioni, non potranno piu'
usufruirne nei successivi concorsi, nei quali dovranno esplicitamente
dichiarare tale circostanza.
  Presso  il  Ministero della sanita' sara' tenuto un registro in cui
saranno  segnati alfabeticamente i concorrenti che abbiano goduto del
citato beneficio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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