Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso
Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 151 del 15/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1963 n. 64)
Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 41 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente: "Gli stipendi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali nominati in seguito a concorso, sono deliberati, tenuto conto della importanza del servizio, dal Consiglio comunale. In ogni caso, gli stipendi minimi non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. E' riconosciuto, a tutti gli effetti di carriere ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali. Contro il provvedimento del Consiglio comunale e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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