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Legge Ordinaria n. 1515 del 03/11/1963 (Pubblicata nella G.U. del 23 novembre 1963 n. 305)
Integrazione della tabella annessa alla legge 19 aprile 1962, n. 178, relativa alla concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Fra  le  categorie  indicate  nella  tabella  annessa alla legge 19
aprile  1962,  n. 178, s'intendono comprese, con effetto dalla stessa
decorrenza,   indicata  nell'articolo  1  della  legge  medesima,  le
seguenti categorie di personale:

  Carriera di concetto:
    Istituti per sordomuti: assistenti;
    Istituti  e  scuole  di  istruzione tecnica e professionale: capi
officina,  tecnici  agrari,  maestre di laboratorio ed assistenti del
ruolo  transitorio  di  cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1277;
    Scuole   di   avviamento   professionale:  istruttori  pratici  e
istruttrici pratiche del ruolo transitorio di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278;
    personale  a  contratto  tipo del disciolto Ministero dell'Africa
italiana.

  Carriera esecutiva:
    Istituti   e   scuole  di  istruzione  tecnica  e  professionale:
sottocapi   officina   e   sottomaestre   di  laboratorio  del  ruolo
transitorio  di  cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio
1948,  n.  1277;  prefetti  di disciplina del ruolo transitorio o del
ruolo aggiunto non inquadrati nel ruolo dei censori di cui alla legge
3  aprile 1958, n. 475; assistenti e macchinisti di cui alla legge 15
giugno  1931,  n. 889, non inquadrati fra il personale della carriera
esecutiva di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 475;
    personale  a  contratto  tipo del disciolto Ministero dell'Africa
italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 novembre 1963

                                SEGNI

                                                LEONE - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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