Legge Ordinaria n. 154 del 11/02/1963 (Pubblicata nella G.U. del 8 marzo 1963 n. 65)
Integrazione della Commissione di mercato istituita con l'art. 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'articolo  7,  primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, 6
aggiunto il seguente numero:
  "13)  due  rappresentanti  dei  venditori ambulanti segnalati dalle
Organizzazioni sindacali di categoria".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 febbraio 1963

                                SEGNI

                                                    FANFANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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